Sez. L, Sentenza n. 10667 del 11/08/2000 (Rv. 539479 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Istituzione delle aziende u.s.l. - Soppressione delle u.s.l. - Crediti e debiti delle pregresse gestioni - Regola dell'estraneità agli stessi delle aziende u.s.l. - Norma - principio sull'organizzazione sanitaria territoriale - Configurabilità - Conseguenze riguardo all'interpretazione delle leggi regionali - Legittimazione passiva della aziende u.s.l. per l'impugnazione di sentenza relativa a debito della gestione pregressa - Insussistenza - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
La prescrizione della estraneità delle Aziende unità sanitarie locali rispetto ai rapporti creditori e debitori delle gestioni pregresse delle Unità sanitarie locali - formulata dall'art. 6, comma primo della legge n. 724 del 1994 mediante l'affermazione del divieto per le Regioni di "far gravare" tali poste attive o passive sugli enti di nuova istituzione - costituisce norma di principio dell'organizzazione sanitaria locale, che deve essere valorizzata ai fini di un'interpretazione costituzionalmente adeguata delle leggi regionali in materia (cfr. Corte costit. n. 89 del 2000), e che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei confronti di un'azienda sanitaria riguardo a una sentenza pronunciata nei confronti di preesistente unità sanitaria locale e avente ad oggetto debiti della relativa gestione. (Fattispecie relativa a crediti nei confronti di u.s.l. pugliese; la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rilevato che la costituzione in giudizio con accettazione del contraddittorio della gestione liquidatoria della u.s.l. non era stata idonea a impedire il già verificatosi passaggio in giudicato della sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)