Sez. L, Sentenza n. 6008 del 25/03/2004 (Rv. 571546 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI | Visita collegiale medica - Valutazione espressa all'esito della visita - Funzione - Natura - Confessione stragiudiziale - Manifestazione di volontà dell'ente - Configurabilità - Esclusione - Dichiarazione di scienza interna.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'INAIL ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a rendita per malattia professionale, la " visita collegiale" compiuta in contraddittorio tra i sanitari dell'ente, l'assicurato e i suoi consulenti tecnici, ha la funzione di agevolare, attraverso la molteplicità delle esperienze e la presenza dei contrapposti interessi, la convergenza nell'accertamento e nella valutazione, ma la valutazione espressa in quella sede dall'organo sanitario dell'ente non ha valore di confessione né di manifestazione di volontà dell'istituto, essendo invece una dichiarazione di scienza interna all'ente ed indirizzata ad altro organo dell'istituto stesso.
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1962 num. 1124 art. 112, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)