Sez. L, Sentenza n. 8793 del 27/08/1990 (Rv. 469074 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - TERMINE TRIENNALE - DECORRENZA - INTERRUZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - TERMINE TRIENNALE - DECORRENZA - INTERRUZIONE.*
L'Azione diretta a conseguire le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - che ha ad oggetto lo stesso diritto alla rendita e non già solo il diritto ad i singoli ratei che progressivamente sarebbero maturati nel tempo - si prescrive nel termine di tre anni (art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965) decorrenti dalla data di denuncia dell'infortunio ovvero dalla data in cui i postumi abbiano raggiunto il grado minimo indennizzabile e tale prescrizione - che può essere interrotta dal riconoscimento del diritto da parte dell'Inail senza che tale possa qualificarsi la collegiale medica, priva di efficacia sostanziale vincolante, nel corso della quale siano stati concordati la natura traumatica dell'infermità, la permanenza dei postumi e la percentuale dell'inabilità - rimane sospesa durante il termine complessivo massimo di 150 giorni (art. 111 d.P.R. cit.) per l'accertamento e liquidazione in via amministrativa della rendita medesima, termine da ritenersi comprensivo di quello di 120 giorni fissato dall'art. 104 d.P.R. cit. Per la fase dello stesso unico procedimento diretta all'accertamento del diritto. Una volta poi accertato il diritto del lavoratore assicurato alla rendita, questo si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, mentre i singoli ratei si prescrivono nel termine di cinque anni. (V 553/88, mass n 457055; (V 5451/88, mass n 450067).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)