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Sez. L, Sentenza n. 275 del 12/01/1999 (Rv. 522239 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI | Requisiti di appartenenza alla categoria - Previsione da parte della contrattazione collettiva - Decisività anche nell'ipotesi di contrattazione collettiva intervenuta in ritardo - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522239-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI

Il principio enunciato dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 190 del 1985 secondo cui i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono previsti dalla contrattazione collettiva (nazionale o aziendale) trova applicazione anche quando la suddetta contrattazione sia intervenuta in ritardo rispetto all'anno previsto dalla stessa legge. Infatti ritenere che in simile ipotesi debba farsi riferimento alle indicazioni contenute nel primo comma dello stesso art. 2 (che ha solo carattere residuale applicandosi esclusivamente nell'ipotesi, anomala e transitoria, in cui la contrattazione collettiva non abbia affatto provveduto) per retrodatare il momento iniziale di appartenenza alla categoria in oggetto implica la disapplicazione dell'art. 2, comma secondo, cit. il quale attribuisce carattere esclusivo all'indicato criterio. (Fattispecie relativa ad un contratto aziendale intervenuto il 31 maggio 1989).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 190 art. 2, Legge 13/05/1985 num. 190 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)