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Sez. L, Sentenza n. 10338 del 05/08/2000 (Rv. 539252 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI | Legge 13 maggio 1985 n. 190 - Requisiti di appartenenza alla relativa categoria - Rinvio alla contrattazione collettiva - Ritardo del contratto collettivo rispetto all'anno previsto dalla legge - Irrilevanza - Difetto dei relativi presupposti - Diritto alla qualifica di quadro - Esclusione - Fattispecie relativa al c.c.n.l. 19 marzo 1987 per i dipendenti delle Casse di Risparmio, Monti di credito su pegno ed enti equiparati.
Stato
decisa il 2000-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539252-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI

Poiché a norma dell'art. 2 legge 13 maggio 1985 n. 190 i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono previsti dalla contrattazione collettiva (anche quando questa sia intervenuta in ritardo rispetto all'anno previsto dalla citata legge), non può pretendere il riconoscimento di tale categoria il lavoratore per il quale venga accertato che le relative mansioni non comportino le caratteristiche funzionali e professionali previste dalla contrattazione del settore per la qualificazione come quadro (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., in relazione al c.c.n.l. 19 marzo 1987 per i dipendenti delle Casse di Risparmio, Monti di credito su pegno ed enti equiparati, aveva escluso la sussistenza di funzioni continuative di rilevante importanza, individuate dalla contrattazione collettiva come caratterizzanti la categoria dei quadri, per un dipendente addetto alla valutazione dell'urgenza della corrispondenza in arrivo e delle operazioni da effettuare con telex).

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1985 num. 190 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)