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Sez. L, Sentenza n. 5953 del 15/06/1999 (Rv. 527546 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI | Requisiti di appartenenza alla categoria - Previsione da parte della contrattazione collettiva - Decisività anche nell'ipotesi di contrattazione collettiva intervenuta in ritardo - Fondamento - Contratto aziendale - Vincolatività, agli indicati fini, nei confronti di tutti i lavoratori dell'azienda - Mancata iscrizione ai sindacati stipulanti - Irrilevanza - Fattispecie relativa dipendente di una Cassa di risparmio.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527546-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI

Il principio enunciato dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 190 del 1985 secondo cui i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono previsti dalla contrattazione collettiva (nazionale o aziendale) trova applicazione anche quando la suddetta contrattazione sia intervenuta in ritardo rispetto all'anno previsto dalla stessa legge. Infatti, ritenere che in simile ipotesi debba farsi riferimento alle indicazioni contenute nel primo comma dello stesso art. 2 (che ha solo carattere residuale applicandosi esclusivamente nell'ipotesi, anomala e transitoria, in cui la contrattazione collettiva non abbia affatto provveduto) per retrodatare il momento iniziale di appartenenza alla categoria in oggetto implica la disapplicazione dell'art. 2, comma secondo, cit. il quale attribuisce carattere esclusivo all'indicato criterio. Nè, nell'ipotesi in cui il contratto da applicare sia quello aziendale, assume alcun rilievo in contrario la mancata adesione dell'interessato al sindacato stipulante. (Fattispecie relativa ad un contratto aziendale - cui espressamente faceva rinvio, agli indicati fini, l'art. 4 del c.c.n.l. per il personale delle Casse di risparmio del 1987 - intervenuto il 31 maggio 1989 e ritenuto vincolante per il ricorrente, ancorché egli non fosse iscritto all'associazione sindacale che aveva stipulato il contratto aziendale medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 190 art. 2, Legge 13/05/1985 num. 190 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)