Sez. L, Sentenza n. 12785 del 27/09/2000 (Rv. 540533 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI | Della data e del luogo di inizio delle operazioni - Omissione - Nullità della consulenza tecnica - Sussistenza - Rilevanza - Limiti - Presenza alle operazioni (accertamenti medico-legali) della parte personalmente - Irrilevanza.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI
La mancata comunicazione al difensore di una delle parti costituite, da parte del consulente tecnico autorizzato dal giudice a compiere indagini da solo (art. 194 cod. proc. civ.), del tempo e del luogo di inizio delle operazioni (art. 90, primo comma, disp. att.), determina la nullità della consulenza tecnica - rilevante ove tempestivamente eccepita -, né il vizio è escluso dalla presenza alle operazioni della parte personalmente, che debba essere sottoposta ad accertamenti medico-legali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)