Sez. L, Sentenza n. 5659 del 11/06/1990 (Rv. 467651 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - COMUNICAZIONE AL DIFENSORE - DAL CANCELLIERE O A CURA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - A MEZZO POSTA - AMMISSIBILITÀ - FORMA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - COMUNICAZIONE AL DIFENSORE - DAL CANCELLIERE O A CURA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - A MEZZO POSTA - AMMISSIBILITÀ - FORMA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
La comunicazione di inizio delle operazioni peritali alla parte che sta in giudizio a mezzo di difensore va fatta a quest'ultimo dal cancelliere (come ai consulenti tecnici di parte) a mezzo del biglietto disciplinato dall'art. 45 disp. Att. Cod. civ., il quale, se non ricevuto personalmente dal destinatario - che all'uopo sottoscrive l'atto di ricevimento da conservare nel fascicolo di ufficio - deve essere notificato, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 59 del 1979 (art. 8), a cura dell'ufficiale giudiziario, che può, nei casi consentiti, avvalersi del servizio postale, a mezzo del quale la notificazione di Atti è prevista con raccomandata con avviso di ricevimento. L'omissione di tale formalità di comunicazione è causa di nullità della consulenza tecnica in quanto importa violazione del principio del contraddittorio, senza che in contrario rilevi la natura delle attività corrispondenti all'inizio suddetto. (V 297/88, mass n 456855; (V 6612/87, mass n 454839).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 45 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 91, Legge 07/02/1979 num. 59 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)