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Sez. 5, Ordinanza n. 40680 del 19/06/2012 Cc. (dep. 17/10/2012) Rv. 253716 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Braccialetto elettronico - Ambito e presupposti di applicazione.
Stato
decisa il 2012-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253716-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

La previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del c.d. "braccialetto elettronico" non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale. (In motivazione la Corte ha precisato che il braccialetto rappresenta una cautela che il Giudice può adottare, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini del giudizio sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)