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Sez. 5, Sentenza n. 24925 del 25/11/2011 (Rv. 620449 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Successione di norme tributarie - Principi di legalità e del "favor rei" - Applicabilità del regime normativo più favorevole al contribuente ex art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Ipotesi di ripetute innovazioni della medesima disciplina legislativa - Estensione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620449-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni extrapenali per gli illeciti tributari, il principio fissato dall'art. 3, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - secondo il quale ove la legge in vigore al momento dell'infrazione tributaria e quella successiva prevedano sanzioni di diversa intensità, trova applicazione la legge più favorevole al contribuente - opera anche in riferimento alle ipotesi di ripetute innovazioni della medesima disciplina legislativa. (Nella specie, la S.C., ai fini dell'individuazione della normativa riferibile ad una pluralità di violazioni IVA commesse nel 1992, per omissione dei dovuti versamenti periodici, ha ritenuto applicabile la disciplina del cumulo giuridico prevista dall'art. 12 del citato d.lgs. n. 472 del 1997 nella sua formulazione originaria, che non prevedeva ancora la limitazione del suo ambito di applicabilità alle sole "violazioni formali" ed è poi stata modificata dall'art. 2, comma primo, lett. e), del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12, Decreto Legisl. 05/06/1998 num. 203 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)