Sez. 5, Sentenza n. 2609 del 08/03/2000 (Rv. 534668 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina ex art. 3, terzo comma del D.Lgs. n. 462 del 1992 - Superamento del principio della "ultrattività" della normativa - Conseguenze - Disciplina successiva più favorevole - Applicabilità - Fattispecie in tema di pluralità di violazioni in tema di Iva e di regime di cumulo giuridico delle sanzioni extrapenali.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni extrapenali di illeciti tributari, il principio (il quale si rivela innovativo rispetto a quello della cosiddetta ultrattività delle norme che disciplinano gli illeciti tributari, consacrato nell'art. 20 della legge n. 4/29 ed espressamente abrogato, con riferimento appunto alle sole sanzioni extrapenali, dall'art. 29, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 472 del 1997) fissato dall'art. 3, comma terzo dello stesso decreto legislativo n. 472 del 1997, secondo il quale ove la legge in vigore al momento dell'infrazione tributaria e quella successiva prevedano sanzioni di diversa intensità, si rende applicabile la legge più favorevole, opera anche in riferimento alle fattispecie in cui si sia di fronte all'ipotesi di ripetute innovazioni della medesima disciplina legislativa (nella specie, la S.C., rilevato come la disciplina specifica dettata in tema di pluralità di violazioni delle disposizioni in tema di I.V.A. dall'art. 48 del d.P.R. n. 633 del 1972 sia stata espressamente abrogata dall'art. 16 del D.Lgs. n. 471 del 1997, ha ritenuto - ai fini dell'individuazione della normativa da applicarsi ad una pluralità di violazioni I.V.A. inerenti anche a distinti anni d'imposta, compiute fra il 1986 ed il 1988 ed oggetto di un procedimento ancora in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 742 del 1992 - più favorevole rispetto alle disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 4/29, la disciplina del cumulo giuridico prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997 nella sua formulazione originaria poi superata a sua volta dalle modifiche ad essa apportate dall'art. 2, comma primo, lett. e) del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203. La Corte ha al riguardo osservato come, rispetto alla disciplina di cui all'art. 8 cit. il quale limitava le possibilità di cumulo giuridico alle sole ipotesi di pluralità di violazioni interessanti il medesimo anno d'imposta, sia da ritenersi in sè più favorevole quella di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997 la quale, nella sua formulazione originaria antecedente alla novella di cui al citato D.Lgs. n. 203, non prevedeva ancora né la limitazione del suo ambito di applicabilità alle sole "violazioni formali", né una misura minima dell'aumento fissata, a seconda dei casi, nel quarto o nella metà della pena).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 29, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)