Sez. L, Sentenza n. 1516 del 16/03/1981 (Rv. 412178 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - SUCCESSIONE DI DUE DISCIPLINE COLLETTIVE - SOSTITUZIONE DELLA SECONDA ALLA PRIMA - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DI UN CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA AD UN CONTRATTO AZIENDALE - SOSTITUZIONE DI QUEST'ULTIMO AL PRIMO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - SUCCESSIONE DI DUE DISCIPLINE COLLETTIVE - SOSTITUZIONE DELLA SECONDA ALLA PRIMA - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DI UN CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA AD UN CONTRATTO AZIENDALE - SOSTITUZIONE DI QUEST'ULTIMO AL PRIMO.*
Nella successione di due discipline collettive, la seconda si sostituisce alla prima, siano oppure no le sue clausole piu favorevoli, salvo che - ai sensi del secondo comma dell'art 2070 cod civ - le clausole piu favorevoli della disciplina collettiva precedente risultino pattuite intuitu personae, e cioe per specifici meriti del singolo dipendente tali da giustificare un trattamento differenziato. Tale principio - che si collega all'autonomia delle parti, le quali ben possono compiutamente regolare in maniera diversa gli interessi collettivi, in relazione ad una nuova e globale valutazione degli stessi - trova applicazione anche nell'ipotesi di sopravvenienza di un contratto collettivo di categoria ad un contratto aziendale. (V 233/78, mass n 385117; (V 631/70, mass n 345795; (V 2448/67, mass n 329744; (V 1353/65, mass n 312574; (V 514/65, mass n 310933).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)