diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2390 del 29/08/1973 (Rv. 365759 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - REGRESSO DELL'INAIL - NATURA - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO.*
Stato
decisa il 1973-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365759-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - REGRESSO DELL'INAIL - NATURA - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO.*

Il diritto di regresso concesso all'Inail dall'art 11 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 nei confronti del datore di lavoro e un diritto diverso da quello generale di surrogazione attribuito dall'art 1916 cod civ all'istituto assicuratore nei confronti del responsabile civile di un infortunio occorso a persona assicurata. Ne consegue che, essendo tale diritto di regresso disciplinato in modo autonomo e diverso dalla legge speciale sulle assicurazioni obbligatorie, esso ove contestato, determina l'insorgere di una di quelle controversie che, in quanto risolubili a norma di detta legge, che ne costituisce la fonte, rientrano 'le controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni socialì devolute dall'art 459 cod proc civ alla Competenza funzionale del tribunale, territorialmente determinabili con i criteri dettati dal successivo art 461. (V 1279/72, mass n 357795).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 461, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 459

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)