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Sez. 2, Sentenza n. 1279 del 22/04/1972 (Rv. 357795 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - CORRESPONSIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE AL LAVORATORE INFORTUNATO - AZIONE DI REGRESSO DELL'ENTE ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - FONTE NORMATIVA - RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE DI REGRESSO DELL'ENTE ASSICURATORE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357795-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - CORRESPONSIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE AL LAVORATORE INFORTUNATO - AZIONE DI REGRESSO DELL'ENTE ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - FONTE NORMATIVA - RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE DI REGRESSO DELL'ENTE ASSICURATORE - PERSISTENZA.*

In tema di assicurazioni sociali, l' ente assicuratore (nella specie, l'Inail), che abbia corrisposto le prestazioni assicurative al prestatore d'opera infortunato, ha nei confronti dell'imprenditore la particolare Azione di regresso, che trova la sua fonte nella legge speciale e non gia nell'art 1916 cod civ, il quale e applicabile in caso di infortunio addebitabile al terzo estraneo al rapporto assicurativo. Siffatta Azione di regresso spetta all' istituto assicuratore nei confronti del datore di lavoro responsabile, anche nel caso in cui questo abbia risarcito integralmente il danno. In tal caso, infatti, non e l' istituto che ha effettuato un indebito pagamento, ma e il datore di lavoro responsabile che, tenuto soltanto per l'eccedenza delle indennita liquidate dall' ente, ha posto in essere, per la differenza, una prestazione non dovuta, prestazione che lo potra abilitare, eventualmente, al recupero nei confronti dell'infortunato, ma non lo sottrae alla rivalsa dell' istituto assicuratore. (V 271'69, mass n 338258; 3865'68, mass n 337328; 1928'70, mass n 347943). *

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)