Sez. L, Sentenza n. 13794 del 13/06/2007 (Rv. 597705 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali - Disciplina sanzionatoria di favore prevista dall'art. 116, comma diciottesimo, della legge n. 388 del 2000 - Applicabilità - Condizioni - Crediti alla data del 30 settembre 2000 - Interpretazione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di sanzioni per il ritardato o omesso pagamento di contributi previdenziali, la disposizione di cui all'art. 116, comma diciotto, della legge n.388 del 2000 condiziona inequivocabilmente l'applicazione della normativa sanzionatoria previgente (legge n.662 del 1996) alla circostanza che sussista un credito per contributi alla data del 30 settembre 2000. Alla stregua della formulazione della norma, che fa riferimento ai crediti ai quali vengono ricollegate le sanzioni, per "crediti" devono intendersi quelli relativi ai contributi (non già alle sanzioni, non potendo la norma regolare le sanzioni sui crediti per sanzioni), non si dispone - per le omissioni contributive relative a periodi anteriori alla sua entrata in vigore - la conservazione delle sanzioni già calcolate alla luce della legge n.662 cit. "in tutti i casi", ma si prevede detta conservazione solo se il credito dell'INPS per contributi sia ancora sussistente alla data del 30 settembre 2000, deducendosene che, in caso contrario, se il credito dell'INPS a quella data non esisteva più, perché già soddisfatto in epoca precedente, le vecchie sanzioni non sono più applicabili, venendo sostituite da quelle nuove, ossia da quelle introdotte dalla legge n.388 citata, ai commi da 8 a 10 dell'art. 116, tra le quali non figura la sanzione "una tantum". La norma così interpretata risponde ad esigenze di equità, non essendosi ritenuto giusto trattare nella stessa maniera chi, al 30 settembre 2000, aveva un debito per contributi (e sanzioni) e chi, alla medesima data, aveva invece già pagato la somma dovuta per contributi, restando ancora da pagare solo quella dovuta per sanzioni.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)