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Sez. 1, Sentenza n. 606 del 25/01/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212737 - 01

SPORT | Divieto di accesso a stadi o luoghi analoghi - Provvedimento consegnato all'interessato, comunicato al P.M. e convalidato nello stesso giorno - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212737-01

SPORT

In tema di provvedimenti di interdizione dell'accesso a manifestazioni sportive, è illegittimo il provvedimento di convalida del g.i.p. intervenuto nella stessa data della comunicazione al P.M., da parte dell'autorità di p. s., del divieto di accesso a stadi e luoghi analoghi imposto all'interessato (nella specie, un minore) e della consegna a quest'ultimo del provvedimento interdittivo, in quanto, in un'ipotesi del genere, è reso impossibile l'esercizio del diritto di difesa. (Nella specie la S. C. ha anche richiamato l'attenzione del giudice di rinvio sulla necessità - essendo il provvedimento interdittivo diretto contro soggetto minorenne - di osservare i principi enunciati dalla sentenza n. 143 del 1996 della Corte costituzionale in ordine alla valutazione adeguata della personalità del minore, nonché dell'utilità della misura a fini educativi, anche con riferimento alle modalità della sua applicazione). (V. Corte cost., 23 maggio 1997 n. 144).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)