Sez. 1, Sentenza n. 4464 del 19/06/2000 Cc. (dep. 08/07/2000) Rv. 216553 - 01
SPORT | Divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni agonistiche - Convalida del provvedimento del questore - Necessità che essa sia adottata solo in prossimità della scadenza del termine di legge - Esclusione.
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La convalida del provvedimento con il quale il Questore, ai sensi dell'art.6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989 n.401, abbia imposto il divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, pur non potendo intervenire "ad horas", sì da non lasciare, di fatto, un adeguato margine temporale all'interessato per apprestare idonea memoria o deduzione difensiva da presentare al giudice, non deve neppure, tuttavia, necessariamente collocarsi solo in prossimità della scadenza del termine massimo di 48 ore previsto dalla legge, dovendo comunque il diritto di difesa rapportarsi e confrontarsi con le caratteristiche di immediatezza e celerità del procedimento "de quo", volto alla salvaguardia di evidenti esigenze di sicurezza e di ordine pubblico. (Nella specie la convalida risultava avvenuta "quasi due giorni dopo" l'effettuazione della notifica del provvedimento del questore all'interessato).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)