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Sez. L, Sentenza n. 1001 del 09/02/1984 (Rv. 433174 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - ELEMENTO ACCESSORIO COMPUTABILE AI FINI DELLA PENSIONE - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO DEL PERSONALE VIAGGIANTE - ESTENSIONE A QUELLO IMPIEGATIZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433174-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - ELEMENTO ACCESSORIO COMPUTABILE AI FINI DELLA PENSIONE - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO DEL PERSONALE VIAGGIANTE - ESTENSIONE A QUELLO IMPIEGATIZIO - CONDIZIONI.*

In relazione ai rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore della legge n. 889 del 1971, il compenso per lo "straordinario di turno" - costituendo il corrispettivo di prestazioni continuative ed obbligatorie rese, dal personale delle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto, oltre le ore della normale giornata lavorativa, ai sensi degli artt. 3 e 10 del R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328 e dell'art. 35 del regolamento allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, per soddisfare esigenze ordinarie e costanti del servizio, e presentando altresì l'ulteriore caratteristica di essere predeterminato in una misura fissa della retribuzione - rientra fra gli elementi accessori della retribuzione previsti dallo art. 20, lettera C), della legge 28 luglio 1961 n. 830 e computabili nella pensione ai sensi del successivo art. 21; a detto compenso ben può avere diritto, oltre che il personale viaggiante, il personale impiegatizio, quante volte questo sia addetto a turni di servizio straordinario continuativo. (V 1949/73, mass n 365048; (V 1708/73, mass n 364638; (Conf 5164/77, mass n 388784; (Conf 2649/73, mass n 366136 sulla prima parte; (Conf 882/72, mass n 357120, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 5, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 35, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)