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Sez. 1, Sentenza n. 2200 del 16/03/1990 (Rv. 465990 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ELEMENTI RILEVANTI.*
Stato
decisa il 1990-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465990-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ELEMENTI RILEVANTI.*

La modifica del primo comma dell'art. 274 cod. civ., operata dalla legge di riforma del diritto di famiglia, con la sostituzione dell'espressione "specifiche circostanze" alla parola "indizi", ai fini dell'ammissibilità dell'Azione di dichiarazione giudiziale di paternità, non ha sostanzialmente innovato la natura sommaria della cognizione preliminare prevista dalla norma stessa, in quanto la valutazione circa l'esistenza di dette specifiche circostanze, sufficienti a rendere ammissibile l'Azione de qua, deve mantenersi sul piano della probabilità e non su quella della certezza. Di modo che la previa indagine che il giudice è chiamato a svolgere, ex art. 274 cit., è tuttora rivolta non già ad accertare con efficacia probatoria la paternità, ma solo a riscontrare un fumus boni iuris in ordine alla sua esistenza, in rapporto con le indicazioni dell'istante sulle circostanze che intende provare nel successivo giudizio di piena cognizione (e che non si pretende, quindi, che siano già in prima fase acquisite), con le desumibili presunzioni idonee a far apparire l'Azione non manifestamente infondata. (V 1668/88, mass n 457691; (Conf 3629/89, mass n 463579; (Conf 1503/89, mass n 462315; (Conf 4414/86, mass n 447166; (contra 2641/89, mass n 462973).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)