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Sez. 3, Sentenza n. 4683 del 10/12/2002 Ud. (dep. 31/01/2003) Rv. 226985 - 01

CACCIA - IN GENERE | Fauna selvatica - Nozione - Specie oggetto di particolare protezione - Divieto di detenzione, cattura o abbattimento dei relativi esemplari - Provenienza di questi da allevamenti - Integrazione del reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226985-01

CACCIA - IN GENERE

La nozione di fauna selvatica rilevante ai fini della tutela apprestata dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, è riferita a specie di mammiferi ed uccelli, intese come categorie generali, le cui popolazioni vivano in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente, nel territorio nazionale. Le specie analiticamente indicate nella seconda parte dell'art. 2 della legge citata sono "particolarmente protette" sotto il profilo sanzionatorio, ed è punito con l'arresto o l'ammenda, ai sensi del successivo art. 30 lett. b), chiunque abbatta, catturi o detenga esemplari ad esse riconducibili, senza che rilevi in alcun modo l'eventuale loro provenienza da allevamenti (Fattispecie relativa alla detenzione di quattro esemplari di "fistione turco", asseritamente acquistati presso una uccelleria).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 2, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)