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Sez. 4, Sentenza n. 3062 del 26/09/1997 Ud. (dep. 11/03/1998) Rv. 210176 - 01

CACCIA - IN GENERE | Esemplare di specie selvatica - Nozione - Ambito di applicazione - Fauna selvatica di cui alla legge n. 157 del 1992 - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210176-01

CACCIA - IN GENERE

L'espressione "esemplare di specie selvatica" -contenuta nell'art. 8-sexies, inserito nella l. 7 febbraio 1992, n. 150, dall'art. 10 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito nella l. 13 marzo 1993, n. 59- ha il significato di "esemplare di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione" solo ai fini della legge indicata e non anche della legge n. 157 del 1992, che ha il diverso scopo della protezione della fauna selvatica e della disciplina del prelievo venatorio, cioè della caccia.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1992 num. 150 art. 8 sexies, Decreto Legge 12/01/1993 num. 2 art. 10, Legge 13/03/1993 num. 59, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 lett. L CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)