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Sez. 3, Sentenza n. 12217 del 08/11/1995 Ud. (dep. 12/12/1995) Rv. 203914 - 01

Produzione, commercio e consumo - Commercio di vendita al pubblico - In genere | Fauna appartenente ad una delle specie protette in base alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 - Esemplari nati o cresciuti in allevamento - Disciplina prevista dalla legge - Applicazione - Osservanza della regolamentazione prevista dalla legislazione regionale - Necessità - Fattispecie: detenzione per la vendita e vendita di uccelli vivi da richiamo.
Stato
decisa il 1995-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203914-01

Produzione, commercio e consumo - Commercio di vendita al pubblico - In genere

I volatili di allevamento devono essere ricompresi nella nozione di fauna selvatica ove risultino appartenere ad una delle specie protette dalla legge-quadro 11 febbraio 1992 n. 157. In base all'art. 2 della legge, letto in coordinamento con le altre disposizioni contenute nella legge, la qualità di fauna selvatica non viene persa per il fatto che l'esemplare sia nato o cresciuto in allevamento quando esso appartenga ad una specie vivente in stato di libertà nel territorio nazionale. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che dovessero essere applicate le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 157:/92 a colui il quale, pur munito di autorizzazione, detiene per la vendita e mette in vendita volatili da richiamo appartenenti alle specie protette e non dimostri di aver osservato le modalità, le prescrizioni e gli adempimenti e comunque in genere la regolamentazione prescritta dalla legislazione regionale vigente all'epoca della commissione dei fatti. (Legge Reg. Toscana 12 gennaio 1994 n. 3).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. L CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 2 com. 1 lett. B, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)