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Sez. 3 - , Sentenza n. 7166 del 07/12/2018 Cc. (dep. 15/02/2019) Rv. 275168 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Legge 2 dicembre 2016, n. 242 - Liceità della coltivazione della cannabis sativa L. - Conseguenze - Applicabilità del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Esclusione - Vendita al dettaglio dei prodotti derivati - Liceità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275168-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di sostanze stupefacenti, deve ritenersi lecita la commercializzazione dei prodotti provenienti dalla coltivazione di canapa consentita ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n. 242, sempre che la coltivazione abbia ad oggetto una delle varietà di canapa ammesse dalla legge, iscritte nel catalogo europeo delle specie di piante agricole, che si caratterizzano per il basso dosaggio di THC; porti alla produzione di una canapa che presenti una percentuale di THC non superiore allo 0, 2%; sia finalizzata alla realizzazione dei soli prodotti tassativamente indicati nell'art. 2, comma 2, della medesima legge.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2016 num. 242, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)