Sez. 3, Sentenza n. 1172 del 16/02/1983 (Rv. 425954 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - RECESSO DEL LOCATORE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - DISCIPLINA INNOVATIVA EX ART. 1 BIS LEGGE N. 93 DEL 1979 - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI DI LOCAZIONE IN CORSO - LIMITI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - RECESSO DEL LOCATORE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - DISCIPLINA INNOVATIVA EX ART. 1 BIS LEGGE N. 93 DEL 1979 - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI DI LOCAZIONE IN CORSO - LIMITI.*
In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione di un immobile adibito ad uso non abitativo, lo jus superveniens dell'art. 1-bis della legge 31 marzo 1979 n. 93 - che ha pretesa, per l'Esercizio del recesso, l'esistenza della "necessità" laddove l'originaria norma degli artt. 73 e 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392 poneva come sufficiente l'"intenzione" del locatore - si applica soltanto se il rapporto di locazione sia in corso de iure al momento dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 93 del 1979 e non pure nel caso che, a tale data, il recesso abbia già operato i suoi effetti - per essere trascorsi i sei mesi dal preavviso di cui all'art. 59 della legge n. 392 del 1978 - e, di conseguenza, al rapporto di locazione sia subentrata una mera occupazione de facto dell'immobile. (Conf 843/82, mass n 418670; (Conf 2132/82, mass n 420000; (Conf 3396/82, mass n 421376).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)