Sez. 3, Sentenza n. 1397 del 27/02/1984 (Rv. 433492 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1 BIS LEGGE N. 93 DEL 1979 - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1 BIS LEGGE N. 93 DEL 1979 - CONDIZIONI.*
In tema di recesso del locatore da locazione non abitativa, lo ius superveniens dell'art. 1 bis della legge 31 marzo 1979 n. 93 - che richiede, per l'Esercizio del recesso, l'esistenza della "necessità", laddove l'originaria norma degli artt. 73-29 della legge 27 luglio 1978 n. 392 poneva come sufficiente l'"intenzione" del locatore - si applica soltanto se il rapporto di locazione sia in corso de iure al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 93 del 1979, e non pure nel caso che, a tale data, il recesso abbia già operato i suoi effetti per essere trascorsi i sei mesi dal preavviso di cui all'art. 59 della richiamata legge n. 392 del 1978 e, di conseguenza, al rapporto di locazione sia subentrata una mera occupazione de facto dell'immobile. (Conf 2160/83, mass n 427019; (Conf 1172/83, mass n 425954).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)