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Sez. 6, Sentenza n. 5485 del 01/03/1978 Ud. (dep. 13/05/1978) Rv. 138929 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITA PENALE DELL'IMPRENDITORE - COLPA CONCORRENTE DEL LAVORATORE - COLPA ESCLUSIVA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138929-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITA PENALE DELL'IMPRENDITORE - COLPA CONCORRENTE DEL LAVORATORE - COLPA ESCLUSIVA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI.*

Le norme della prevenzione contro gli infortuni assolvono la esigenza primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumita fisica dei lavoratori, per cui la responsabilita penale ricade sugli imprenditori, anche nelle ipotesi che siffatti rischi possano dipendere da distrazione e disaccortezza degli operai subordinati. Solo quando la condotta del lavoratore sia del tutto anormale, esorbitante dal procedimento di lavoro cui quegli e addetto, oppure si traduca nella inosservanza da parte sua di precise Disposizioni infortunistiche e di ordini esecutivi, e configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione in tutto o in parte, della responsabilita penale degli imprenditori, dei dirigenti e preposti nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)