Sez. 1, Sentenza n. 11731 del 01/08/2003 (Rv. 565580 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di legittimità - Configurabilità - Presupposto - Risultanza del giudicato dagli atti acquisiti nel giudizio di merito - Necessità - Sopravvenienza del giudicato esterno alla proposizione del ricorso per cassazione - Preclusione di cui all'art. 372 cod. proc. civ. - Operatività.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Il giudicato esterno è rilevabile anche in sede di legittimità, al pari del giudicato interno, purché risulti da atti che siano stati acquisiti nel corso del giudizio di merito e che non siano, invece, prodotti per la prima volta in cassazione, operando in tale ultimo caso la preclusione di cui all'art. 372 cod. proc. civ., che vieta nel giudizio di legittimità il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, nonché l'atto di rinuncia al ricorso. A nulla rileva il fatto che il giudicato esterno si sia formato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, giacché la limitazione stabilita dal citato art. 372 cod. proc. civ. è intrinseca alla struttura del giudizio di legittimità e, dunque, non è superabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)