Sez. L, Sentenza n. 6836 del 19/06/1993 (Rv. 482821 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Crediti previdenziali - Interessi e rivalutazione - Regime differenziale ex art. 16 legge n. 412 del 1991 - Retroattività - Esclusione - Momento di maturazione del credito - Rilevanza.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria
La disposizione dell'art. 16, comma 6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, che differenzia, quanto al diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria, il regime dei crediti previdenziali rispetto a quello previsto dall'art. 429 terzo comma cod. proc. civ. non ha efficacia retroattiva, ed opera pertanto solo nei confronti dei crediti previdenziali maturati dopo l'entrata in vigore della legge citata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)