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Sez. 2, Sentenza n. 12304 del 14/12/1993 (Rv. 484715 - 01)

Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere | Azione di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. - Natura extracontrattuale - Esperibilità nei confronti del costruttore venditore da parte degli acquirenti - Termine annuale di decadenza.
Stato
decisa il 1993-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484715-01

Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere

L'art. 1669 cod. civ. benché collocato tra le norme disciplinanti il contratto di appalto è diretto alla tutela dell'esigenza di carattere generale della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati per loro natura a lunga durata. Conseguentemente, l'azione di responsabilità prevista da detta norma ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali possono fruire del termine annuale di decadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)