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Sez. 3, Sentenza n. 6939 del 20/12/1988 (Rv. 461150 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INDENNIZZO - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461150-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INDENNIZZO - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicuratore, a fronte della richiesta del danneggiato effettuata a norma dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito di indennizzo scaturente dal contratto assicurativo, che ha natura pecuniaria e non si trasforma in debito di valore, qual'è quello dell'assicurato verso il danneggiato. Dalla natura pecuniaria di tale debito dell'assicuratore verso il terzo danneggiato consegue che la richiesta di quest'ultimo, ove contenga tutti gli elementi necessari a che l'assicuratore, mediante impiego della dovuta diligenza, sia in grado di valutarne il fondamento nel termine dilatorio di sessanta giorni accordatogli dalla legge, configura un atto di Costituzione in mora, che opera dalla scadenza di detto termine e (ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.) comporta, a carico dell'assicuratore il quale abbia ritardato la dovuta prestazione senza valida giustificazione, l'Obbligo di corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno, compreso quello derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria, anche oltre i limiti del massimale di polizza. (Conf 5657/86, mass n 448141; (Conf 4952/85, mass n 442327; (Conf 4064/85, mass n 441588; (Conf 2064/85, mass n 439971; (Conf 369/85, mass n 438577; (Conf 5632/84, mass n 437305; (Conf 5218/83, mass n 430091).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)