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Sez. L, Sentenza n. 7536 del 12/10/1987 (Rv. 455478 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455478-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Il recesso del datore di lavoro nel periodo di prova, pur essendo sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto concerne sia il presupposto della giusta causa o del giustificato motivo, sia l'Onere dell'adozione della Forma scritta, sia lo speciale regime dell'Onere probatorio, non è tuttavia rimesso al mero arbitrio dell'imprenditore, atteso che da un lato il recesso deve essere collegato all'esito dell'esperimento, che del patto di prova costituisce la causa tipica, senza però che lo imprenditore medesimo debba fornire alcuna motivazione circa la valutazione negativa della capacità e del comportamento del lavoratore; d'altro lato il recesso non può essere diretto ad eludere norme imperative, né essere fondato su un motivo illecito determinante, della cui prova è onerato il prestatore d'opera. (Conf 1017/85, mass n 439165).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)