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Sez. 6, Sentenza n. 3529 del 26/11/1976 Ud. (dep. 09/03/1977) Rv. 135450 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - GIUDIZIO DI APPELLO - MANCATO INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - RIFUSIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO ALLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135450-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - GIUDIZIO DI APPELLO - MANCATO INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - RIFUSIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO ALLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*

Qualora la parte civile non sia comparsa in grado di appello ne abbia rilasciato apposito mandato al suo difensore pur potendo questi rappresentarla nel giudizio di secondo grado e inammissibile la condanna dell'imputato appellante, il cui gravame sia stato respinto alla rifusione delle spese di secondo grado in favore della parte civile stessa. La mancata comparizione della parte offesa ed il mancato rilascio al difensore del mandato necessario ad assumerne la rappresentanza processuale in secondo grado costituiscono, infatti, una ipotesi di irregolare e non rituale intervento della parte civile nel processo di appello da cui derivano conseguenze di indole sanzionatorio per la stessa, comportanti l'esonero a favore dell'imputato delle maggiori spese sostenute dalla parte civile in appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)