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Sez. 1, Sentenza n. 6680 del 17/12/1981 (Rv. 417549 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO - SUBORDINAZIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ADOZIONE DI DETERMINATE MISURE DI CAUTELA E SICUREZZA - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO - CONFIGURABILITÀ - CLAUSOLA RELATIVA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417549-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO - SUBORDINAZIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ADOZIONE DI DETERMINATE MISURE DI CAUTELA E SICUREZZA - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO - CONFIGURABILITÀ - CLAUSOLA RELATIVA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di Assicurazione contro il furto, la clausola di polizza che condizioni l'indennizzo all'adozione, con riguardo al bene cui si riferisce l'Assicurazione stessa, di determinate misure di protezione o sorveglianza, non introduce limiti alla responsabilità dell'assicuratore, ma individua e circoscrive il rischio assicurato, cioè l'oggetto del contratto, e, pertanto, non richiede specifica approvazione per iscritto, a norma dell'art. 1341 secondo comma cod. civ. (V 2405/79, mass n 398708; (V 3217/78, mass n 392667).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1904

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)