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Sez. 1, Sentenza n. 7146 del 03/12/1986 (Rv. 449223 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - INTERESSI LEGALI SULLE SOMME DOVUTE PER EFFETTO DELLA REVISIONE - DECORRENZA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 700 DEL 1974.*
Stato
decisa il 1986-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449223-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - INTERESSI LEGALI SULLE SOMME DOVUTE PER EFFETTO DELLA REVISIONE - DECORRENZA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 700 DEL 1974.*

A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1974, n. 700, in materia di revisione di prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, quando si verifica un ritardo nel pagamento del saldo revisionale, gli interessi, dato l'esplicito rinvio della predetta legge all'art. 36 capitolato generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, decorrono dal giorno del rilascio del certificato di collaudo (se questo è tempestivo) o da quello in cui il certificato avrebbe dovuto essere rilasciato (se il collaudo è tardivo) e non più dalla scadenza di un anno dall'approvazione del collaudo, come disponeva l'art. 3 d.l.G.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501.*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 3, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 21/12/1974 num. 700 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)