Sez. L, Sentenza n. 4180 del 17/10/1989 (Rv. 463885 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETENZIONE - MINIMI SALARIALI - SUPERMINIMO - ASSORBIMENTO NEI MIGLIORAMENTI RETRIBUTIVI PREVISTI DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETENZIONE - MINIMI SALARIALI - SUPERMINIMO - ASSORBIMENTO NEI MIGLIORAMENTI RETRIBUTIVI PREVISTI DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - LIMITI.*
Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, sia pure a livello aziendale e per una particolare categoria di lavoratori, è normalmente soggetto al principio generale dello assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la particolare natura di compenso speciale, strettamente collegato a particolari meriti del dipendente o alla particolare qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente stesso. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto la non assorbibilità del superminimo, o "quarto elemento", attribuito dalla magneti marelli a lavoratori già alle dipendenze della F.I.A.T. E perciò dotati di maggiore esperienza). (V 5259/87, mass n 453836; (V 5192/86, mass n 447800; (V 188/86, mass n 443831; (V 602/84, mass n 432841; (Conf 2757/87, mass n 451868; (Conf 4505/84, mass n 436405).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)