Sez. 6, Sentenza n. 53433 del 06/11/2014 Cc. (dep. 22/12/2014) Rv. 262079 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Archiviazione "de plano" in presenza di opposizione - Motivazione - Contenuto - Omissione - Conseguenze - Violazione del contraddittorio - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
Nell'archiviare "de plano" nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato sia all'inammissibilità dell'opposizione, che può essere dichiarata per omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari; ove difettino tali condizioni, l'archiviazione "de plano" determina una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)