Sez. 2, Ordinanza n. 20484 del 19/10/2004 (Rv. 577766 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Ingiunzione per contributi condominiali - Opposizione - Giudizio di impugnazione della delibera di approvazione della ripartizione delle spese condominiali - Pregiudizialità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In tema di sospensione necessaria del processo, non sussiste il rapporto obiettivo di pregiudizialità, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. sulla base della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione della ripartizione delle spese condominiali - ed il giudizio di impugnazione della delibera ex art. 1137 cod. civ., giacché la condanna al pagamento è condizionata non alla validità della delibera assembleare, ma soltanto al perdurare della sua efficacia, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione deve limitarsi a prendere atto che nel giudizio di impugnazione non sia stata ordinata la sospensione dell'esecuzione della predetta deliberazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)