Sez. L, Sentenza n. 6616 del 30/07/1987 (Rv. 454843 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DI UN RISULTATO PREFISSATO IN SEDE CONTRATTUALE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI VENDITA PATTUITO IN ZONA PRIVA DI CLIENTI ACQUISITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DI UN RISULTATO PREFISSATO IN SEDE CONTRATTUALE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI VENDITA PATTUITO IN ZONA PRIVA DI CLIENTI ACQUISITI.*
Con riguardo alla prestazione del lavoratore subordinato, il mancato raggiungimento di un risultato, sia pur prefissato in Sede contrattuale, in tanto può essere addebitato al lavoratore stesso (ai fini della conseguente giustificazione del recesso del datore di lavoro) in quanto esso risulti frutto inequivoco della negligenza od incapacità del dipendente nell'adempimento dei concreti doveri su di lui incombenti durante il reale svolgimento del rapporto anche in relazione alle istruzioni del datore di lavoro ed ai conseguenti limiti da esse derivanti per l'Azione del dipendente. (nella specie, il S.C. ha annullato la sentenza impugnata per avere ritenuto l'addebitabilità al lavoratore del mancato raggiungimento del limite di vendita pattuito, senza valutare la possibile incidenza su tale risultato di una assegnazione di zona che si assumeva, rispetto ad altre, discriminata dalla Mancanza di clienti acquisiti). (V 3014/87, mass n 452111; (V 364/84, mass n 432611; (V 2797/83, mass n 427711).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)