Sez. L, Sentenza n. 2797 del 23/04/1983 (Rv. 427711 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DEL RAGGIUNGIMENTO DI UN DETERMINATO MINIMO DI PRODUZIONE AI FINI DEL VERIFICARSI DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO DI RECESSO - VALIDITÀ - CONSEGUENZA - AUTOMATICA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DEL RAGGIUNGIMENTO DI UN DETERMINATO MINIMO DI PRODUZIONE AI FINI DEL VERIFICARSI DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO DI RECESSO - VALIDITÀ - CONSEGUENZA - AUTOMATICA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Nel rapporto di lavoro subordinato, il raggiungimento omesso, da parte del prestatore d'opera, di un determinato minimo di produzione contrattualmente previsto può costituire elemento rilevante ai fini della concreta valutazione del giustificato motivo di recesso, ma dal mancato raggiungimento di tale risultato non può discendere automaticamente la risoluzione del rapporto, anche se esso sia espressamente configurato, nel contratto individuale, come notevole inadempienza anche agli effetti dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604. In tale ipotesi, incombe al giudice l'accertamento del dipendente, atteso il carattere preminente della volontà legislativa, per la quale la valutazione della gravità della inadempienza, quale prodotto dell'autonomia negoziale, deve trovare il suo limite negli estremi di gravità voluti dalla legge ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. richiamato dall'art. 1 della legge n. 604 del 1966. A tal fine, pertanto, il giudice deve accertare che il rendimento richiesto sia nella possibilità della media dei lavoratori addetti a quella specifica attività e che la causa dello scarso rendimento derivi da negligenza del lavoratore nell'espletamento delle prestazioni formanti oggetto del contratto. (Conf 5716/81, mass n 416409, sulla prima parte; (Conf 5880/80, mass n 409685; (Conf 3437/79, mass n 399852).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)