Sez. 1, Sentenza n. 2638 del 04/03/1993 (Rv. 481233 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - Al procuratore | Parte rappresentata da due procuratori - Procuratore domiciliatario - Decesso - Sentenza - Notifica all'altro procuratore - Necessità - Luogo della notifica.
Procedimento civile - Notificazione - Al procuratore
Qualora la parte sia rappresentata da due procuratori, ciascuno di essi è legittimato a ricevere la notifica della sentenza (e degli atti di cui all'art. 170 cod. proc. civ.), anche se la parte ha eletto domicilio presso uno solo di loro. Pertanto, in caso di decesso del procuratore domiciliatario, venendo meno l'elezione di domicilio, ma non la rappresentanza ritualmente conferita all'altro procuratore rimasto in vita, è a quest'ultimo che deve essere indirizzata la notifica della sentenza ad istanza di controparte, alternativamente presso la cancelleria del giudice che ha pronunziato la sentenza ovvero nel domicilio reale del procuratore stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 286
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)