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Sez. 2, Sentenza n. 3747 del 20/04/1994 (Rv. 486296 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Provvedimenti per le spese - In genere | Approvazione di un rendiconto di un determinato esercizio - Redazione della contabilità da parte dell'amministratore - Criteri - Forme prescritte per i bilanci delle società - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1994-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486296-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Provvedimenti per le spese - In genere

L'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini del rendiconto di un determinato esercizio non presuppone che la contabilità sia redatta dall'amministratore con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, ma è sufficiente che la contabilità sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)