Sez. 1, Sentenza n. 13311 del 29/11/1999 (Rv. 531634 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI D'URGENZA | Ricorribilità per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI D'URGENZA
I provvedimenti temporanei nell'interesse del minore emessi, ai sensi dell'art. 10 legge n. 184 del 1983, nel corso del procedimento di adozione e fino all'affidamento preadottivo sono privi di carattere decisorio ed integrano atti di volontaria giurisdizione intesi ad assolvere ad una funzione meramente cautelare e provvisoria, essendo destinati a perdere efficacia alla conclusione del procedimento ed essendo, in ogni caso, sempre revocabili e modificabili nel corso del suddetto procedimento; ne consegue che contro tali provvedimenti, ancorché resi dalla Corte d'Appello in sede di reclamo avverso decreti del Tribunale, deve escludersi l'esperibilità del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)