Sez. 5, Sentenza n. 6010 del 23/04/1997 Ud. (dep. 20/06/1997) Rv. 208022 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - FATTO SCUSABILE | Revoca dell'autorizzazione - Atto recettizio - Modi di comunicazione - Natura - Presupposto per l'esistenza del reato.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - FATTO SCUSABILE
In materia di disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni ex art. 9 legge 386/1990 (che deve essere comunicata al traente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma, e produce effetto dal momento della ricezione), costituisce una condizione di punibilità del fatto, o, più esattamente, un presupposto per l'esistenza del reato di cui all'art. 1 della citata legge 15.12.1990 n. 386.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)