Sez. 5, Sentenza n. 10328 del 21/09/1995 Ud. (dep. 13/10/1995) Rv. 203007 - 01
Titoli di credito - Assegno bancario - In genere | Emissione senza autorizzazione - Revoca dell'autorizzazione - Comunicazione ex art. 9 legge n. 386/90 - Natura: dichiarazione recettizia ai sensi dell'art. 1334 cod. civ. - Prova - Presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ. - Operatività.
Titoli di credito - Assegno bancario - In genere
In tema di emissione di assegno senza autorizzazione, l'art. 9 legge 15 dicembre 1990, n. 386 prescrive che "la revoca è comunicata al traente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione". Detta revoca, pertanto, rientra nel novero delle dichiarazioni ricettizie di cui all'art. 1334 cod. civ., in relazione alle quali opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 stesso codice. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta l'operatività della presunzione, non avendo fornito l'imputata la prova contraria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)