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Sez. L, Sentenza n. 8264 del 20/04/2005 (Rv. 580602 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Deduzione col ricorso introduttivo dell'illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa - Successiva deduzione della nullità dello stesso, per violazione della procedura disciplinare - Domanda nuova - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità - Riconducibilità della procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 a censure di ordine formale - Esclusione - Sanatoria per acquiescenza o accettazione del contraddittorio - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580602-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

Il lavoratore che deduca con il ricorso introduttivo l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa non può far valere successivamente nel corso del giudizio (con le note autorizzate prima dell'udienza di discussione, come nella specie) la nullità per l'inosservanza della procedura prevista dall'art.7 dello Statuto dei lavoratori, ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare, in quanto tale ulteriore prospettazione costituisce domanda nuova, trattandosi di una diversa "causa petendi", con l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione. La preclusione posta dall'art. 414 cod.proc.civ. non può essere superata, nè ritenendo riconducibili i passaggi procedurali richiesti dall'art. 7 cit. a requisiti formali, come tali sussumibili nelle generiche censure di ordine formale contenute nel ricorso, atteso che la prospettazione di detti profili implica l'allegazione di fatti nuovi; nè dall'acquiescenza o dall'accettazione del contraddittorio della controparte, stanti le esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento del processo poste a fondamento della disciplina della fase introduttiva del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)