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Sez. 3, Sentenza n. 3933 del 08/09/1977 (Rv. 387630 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - ESTENSIONE ALLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO.*
Stato
decisa il 1977-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387630-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - ESTENSIONE ALLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO.*

Durante il rapporto di locazione, il locatore non puo considerarsi dispensato dall'Obbligo di vigilanza e di custodia della cosa locata, sia per la parte di immobile di sua esclusiva proprieta sia per le parti comuni dell'edificio, trattandosi di un Obbligo strettamente connesso con quelli a suo carico, di manutenzione e di riparazione dell'immobile locato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)