Sez. 3, Sentenza n. 3933 del 08/09/1977 (Rv. 387630 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - ESTENSIONE ALLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - ESTENSIONE ALLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO.*
Durante il rapporto di locazione, il locatore non puo considerarsi dispensato dall'Obbligo di vigilanza e di custodia della cosa locata, sia per la parte di immobile di sua esclusiva proprieta sia per le parti comuni dell'edificio, trattandosi di un Obbligo strettamente connesso con quelli a suo carico, di manutenzione e di riparazione dell'immobile locato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)