diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3178 del 03/07/1989 (Rv. 463275 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE - SUPERAMENTO DEL COSIDDETTO MASSIMALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463275-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE - SUPERAMENTO DEL COSIDDETTO MASSIMALE - CONDIZIONI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, a differenza della garanzia dell'assicuratore nei limiti del massimale, che ha come presupposto solo l'esistenza del contratto di Assicurazione, la responsabilità dell'assicuratore oltre il massimale richiede un'indagine che accerti situazioni di fatto, al fine di verificare se l'assicuratore abbia posto in essere un comportamento almeno incurante degli interessi dell'assicurato, ovvero abbia ingiustificatamente ritardato di porre il massimale a disposizione del danneggiato, sicché la domanda di garanzia oltre il massimale, non può essere proposta per la prima volta in appello. (V 1193/89, mass n 462081; (V 355/89, mass n 461486; (V 6551/85, mass n 443621; (V 3124/84, mass n 435171).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)