Sez. 3, Sentenza n. 355 del 21/01/1989 (Rv. 461486 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ASSICURATO CONTUMACE IN PRIMO GRADO - GIUDIZIO DI APPELLO - DOMANDA DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ASSICURATO CONTUMACE IN PRIMO GRADO - GIUDIZIO DI APPELLO - DOMANDA DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti diretti del responsabile dell'incidente e dell'assicuratore dello stesso per ottenere il risarcimento del danno subito, l'assicurato rimasto contumace in primo grado non può proporre per la prima volta in appello la domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratore per essere tenuto indenne di quanto deve corrispondere al danneggiato a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi moratori oltre il limite del massimale di polizza, trattandosi di domanda nuova vietata a norma dell'art. 345 cod. proc. civ., ancorché l' assicurato aderisca alla domanda proposta dell'attore in primo grado, stante la diversità delle due domande sia sotto il profilo soggettivo che della causa petendi (l'una - tra assicurato ed assicuratore - fondata sull'inadempimento del contratto di Assicurazione e l'altra - tra danneggiato ed assicuratore - sull'inadempimento dell'obbligazione indennitaria ex lege). (V 5023/85, mass n 442356; (Conf 5511/85, mass n 442717, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)