Sez. 1, Ordinanza n. 115 del 04/01/2011 (Rv. 616218 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Procedimento presupposto celebratosi dinanzi al giudice amministrativo - Art. 54, comma 2, d.l. n. 112 del 2008 - Obbligo di presentazione dell'istanza di prelievo - Applicabilità ai procedimenti amministrativi introdotti prima della entrata in vigore - Esclusione - Ragioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per irragionevole durata dei processi ex legge n. 89 del 2001, l'innovazione introdotta dall'art. 54, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda di equo indennizzo non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l'istanza "di prelievo" ai sensi dell'art. 51 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, è inapplicabile - in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio "tempus regit actum" - a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell'entrata in vigore della predetta normativa.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)