Sez. 5, Sentenza n. 18280 del 11/02/2016 Ud. (dep. 02/05/2016) Rv. 266440 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal P.M. - Mancata comparizione del querelante previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata considerata come remissione tacita - Remissione tacita - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA
Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal P.M., ex art. 20, D.Lgs.28 agosto 2000, n. 274, la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152, comma secondo, cod. pen. (La S.C., in affermazione del principio di diritto, ha affermato che non contrasta con la suddetta interpretazione il principio di ragionevole durata del processo, il quale non può tradursi nelle previsione di oneri processuali, a carico delle parti, non ancorati a specifiche disposizioni di legge).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)